Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato
 e  difeso  dall'avvocatura  generale  dello Stato e presso la sede di
 questa in Roma,  via  dei  Portoghesi,  12,  legalmente  domiciliato,
 contro  la  provincia  autonoma di Bolzano, in persona del presidente
 della  giunta  provinciale  in  carica  per   la   dichiarazione   di
 illegittimita' costituzionale degli artt. 1; 2, primo, secondo, terzo
 e  quarto comma; 3; 4; 5 e 7 della legge provinciale sulla formazione
 specifica in medicina generale e specialistica e sull'applicazione di
 norme statali in  materia  di  concorsi  pubblici  presso  le  unita'
 sanitarie   locali   approvata  il  4  dicembre  1992  dal  consiglio
 provinciale di Bolzano  in  sede  di  riesame  a  seguito  di  rinvio
 governativo e comunicata in data 10 dicembre 1992.
                               F A T T O
    Il  consiglio  provinciale  di  Bolzano aveva approvato, in data 7
 luglio 1992, la  legge  provinciale  sulla  formazione  specifica  in
 medicina  generale e specialistica. La legge non era stata promulgata
 perche' il Governo ne aveva  chiesto  il  riesame  rilevando  che  le
 disposizioni in essa contenuta esulavano dalle competenze legislative
 provinciali e, in particolare, da quella relativa all'addestramento e
 alla  formazione professionale e contrastavano con i principi fissati
 con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256 di  attuazione  della
 direttiva  n.  88/457  delle  Comunita' economiche europee in tema di
 formazione specifica in medicina generale.
    Il consiglio provinciale il  4  dicembre  1992  ha  riapprovato  a
 maggioranza   assoluta  la  legge,  apportando  al  testo  originario
 modifiche non significative rispetto ai rilievi governativi.  Avverso
 l'indicata legge provinciale il Presidente del Consiglio dei Ministri
 con   il   presente   ricorso   propone   questione  di  legittimita'
 costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione e  dell'art.
 55 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per i seguenti
                              M O T I V I
    La  legge  provinciale  sulla  formazione  specifica  in  medicina
 generale e specialistica verte su materia  che  non  appartiene  alla
 competenza  legislativa  esclusiva  ne'  a  quella  concorrente della
 provincia autonoma di Bolzano.
    Come la Corte costituzionale ha avuto  recentemente  occasione  di
 precisare  (sentenza 2 maggio 1991 n. 191), l'attivita' formativa che
 si svolge nell'ambito dell'universita' o in sede postuniversitaria  e
 che si conclude con il rilascio di uno specifico titolo universitario
 suscettibile    di   legittimare   l'accesso   a   determinate   aree
 professionali non ha nulla a  che  vedere  con  la  materia  relativa
 all'addestramento  e  alla  formazione  professionale  affidata  alla
 competenza esclusiva delle province autonome dall'art. 8 n. 29  dello
 statuto   speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige.  Tale  competenza
 provinciale attiene, infatti, esclusivamente a  quelle  attivita'  di
 addestramento  e preparazione specificamente orientate verso il mondo
 del lavoro e sviluppate fuori dell'ordinamento scolastico o  comunque
 nell'ambito della sola istruzione primaria o secondaria.
    Ne'  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  puo' invocare, per dare
 fondamento  di  legittimita'  alla  legge  in  esame,  la  competenza
 concorrente  indicata  dall'art.  9  n.  10  relativa  all'assistenza
 sanitaria e ospedaliera.  E'  principio  pacifico  che  tale  materia
 comprenda   anche   la   formazione   degli  operatori  sanitari,  ma
 limitatamente  all'istruzione  di  tipo  professionale necessaria per
 l'addestramento del personale ausiliario delle professioni sanitarie.
 Si tratta, infatti, niente  piu'  che  di  una  specificazione  della
 materia  che  spetta alle regioni e, nel caso in esame, alle province
 autonome, nel campo dell'istruzione professionale.
    La competenza in tema di assistenza sanitaria,  insomma,  non  puo
 comprendere  l'attivita  di  formazione  culturale  e scientifica che
 viene   realizzata   nell'ambito    dell'istruzione    superiore    o
 postuniversitaria,  perche'  rispetto  a  tale ambito si arresta ogni
 competenza regionale o provinciale.  Ne  consegue  che,  in  tema  di
 formazione  specifica  in  medicina  generale e specialistica, che e'
 tipica attivita' di formazione culturale  e  scientifica  di  livello
 postuniversitario,  la  provincia  di Bolzano non puo' vantare alcuna
 competenza  legislativa  e,  dunque,  puo'  solo   regolamentare   le
 attivita' che le siano attribuite dalla legge statale in materia, che
 nella specie e' quella di attuazione delle direttive comunitarie gia'
 sopra indicata.
    E'   per  tale  ragione  che  numerose  disposizioni  della  legge
 provinciale   in   esame   appaiono   viziate    da    illegittimita'
 costituzionale.
    Con  l'art.  1  della  legge  provinciale  viene indicato quale e'
 l'effetto del conseguimento dell'attestato  di  formazione  specifica
 rilasciato  a  seguito  del  positivo  superamento del corso. Come e'
 evidente, se la legge provinciale non e' competente a disciplinare  i
 corsi  di formazione specifica, perche' di livello postuniversitario,
 non puo' essere  ritenuta  compentente  neppure  a  disciplinare  gli
 effetti del superamento del corso.
    Dunque,  o la disposizione dell'art. 1 si intende che faccia salvi
 i diritti acquisiti indicati dall'art. 8 del  decreto  legislativo  8
 agosto  1991,  n.  256,  o,  altrimenti,  deve dirsi irreparabilmente
 viziata da illegittimita' costituzionale.
    Altrettanto illegittime per  difetto  di  competenza  della  legge
 provinciale  in  materia sono i primi quattro commi dell'art. 2 della
 legge.
    E precisamente: il primo comma, perche' attribuisce alla provincia
 il potere di  fissare  ogni  anno  il  contingente  dei  laureati  da
 ammettere  ai  corsi  di  formazione  nonche'  quello  di  emanare il
 relativo bando, laddove alla  provincia,  a  norma  dell'art.  4  del
 decreto legislativo del 1991, compete solo di fornire indicazioni per
 la  determinazione  del  contingente,  che viene fissato dal Ministro
 della sanita', al quale  spetta  anche  l'emanazione  del  bando;  il
 secondo  comma  perche' indicata i requisiti per la partecipazione ai
 corsi che solo il Ministro della sanita', invece,  puo'  fissare,  in
 quanto  competente  ad  emanare  il  bando;  il  terzo  comma perche'
 determina un criterio  di  priorita'  nell'ammissione  ai  corsi,  in
 difformita'  da  quanto  disposto  dall'art.  5,  secondo  comma, del
 decreto legislativo, che assegna al Ministro il potere di indicare  i
 punteggi  a  disposizione  della  commissione per la formazione della
 graduatoria di ammissione ai corsi; il quarto comma perche' fissa  il
 contenuto del bando di concorso che, come si e' gia' osservato, e' di
 competenza del Ministro, non della provincia.
    E' altresi' illegittima anche la disposizione, contenuta nell'art.
 3  della  legge  provinciale,  che  assegna  al  rappresentante della
 provincia di Bolzano il  potere  di  concorrere  alla  sottoscrizione
 dell'attestato  di  formazione da rilasciare ai candidati che abbiano
 conseguito   il  giudizio  di  idoneita'  al  termine  del  corso  di
 formazione. L'art. 5 del decreto legislativo attribuisce il  rilascio
 dell'attestato   di   formazione   alla   commissione   giudicatrice;
 l'assegnazione ad uno dei componenti del potere  di  concorrere  alla
 sottoscrizione  dell'attestato equivale evidentemente a sanzionare di
 invalidita' l'attestato che sia privo  di  quella  firma,  mentre  la
 legge  provinciale non e' competente a fissare i criteri di validita'
 dell'attestato. Con l'attribuire la firma anche ad uno dei componenti
 la legge inoltre sembra assegnare a questo una  sorta  di  potere  di
 veto che altera l'equilibrio tra i membri della commissione e finisce
 sostanzialmente  per  modificarne  la  composizione,  come voluta dal
 legislatore nazionale.
    Anche   la   disposizione   dell'art.   4   appare   viziata    da
 illegittimita',  atteso  che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
 256 non  prevede  alcuna  corresponsione  di  assegni  di  studio  ai
 partecipanti ai corsi e l'introduzione di una provvidenza del genere,
 oltre   che  ingiustamente  discriminatoria,  non  poggia  su  alcuna
 competenza provinciale.
    L'aumento  dell'organico  del  personale   provinciale,   disposto
 dall'art. 5 della legge, non trova alcuna giustificazione e contrasta
 con  il  fondamentale  principio  del  buon  andamento della pubblica
 amministrazione, perche' assolutamente  non  correlato  a  dimostrate
 esigenze  di funzionalita' della struttura organizzativa provinciale.
 E' infatti evidente che l'esigenza di un  adeguamento  del  personale
 provinciale  potrebbe ragionevolmente presentarsi solo in presenza di
 corsi di formazione con un elevato numero di partecipanti e,  quindi,
 di una notevole quantita' di adempimenti da effettuare.
    Del  tutto  esorbitante dalle competenze provinciali sono, infine,
 le disposizioni contenute nell'art. 7  della  legge,  nel  testo  ora
 riapprovato.
    La  disciplina  dei  corsi  di  formazione  specifica  in medicina
 generale e specialistica certamente non  rientra,  come  si  e'  gia'
 sopra  osservato,  nelle competenze legislative attribuite alle prov-
 ince autonome e, dunque, altrettanto certamente non rientra  in  tali
 competenze neppure stabilire, seppure in via transitoria, quali siano
 i titoli equipollenti all'attestato di formazione specifica.
    Se  infatti  esula  dalla competenza provinciale determinare quali
 siano gli effetti del conseguimento dell'attestato di formazione e  a
 quali  aree  professionali esso consenta di accedere, e' evidente che
 esula dalla competenza stessa anche determinare quali siano i  titoli
 universitari  e  professionali  che  permettano  di operare in quelle
 medesime aree professionali, pur in assenza del superamento del corso
 di formazione specifica.